Come funziona la vendita dei brevetti? Come può un titolare di un brevetto sfruttare economicamente la propria invenzione? Questo articolo cerca di rispondere a questo comune quesito. Cominciamo analizzando la vendita del brevetto, per poi studiare anche le altre possibili tipologie di sfruttamento economico di un'invenzione.
Il brevetto è una privativa che consente, a chi ha realizzato un'invenzione, di poterla sfruttare economicamente in esclusiva, nello Stato in cui il brevetto è stato concesso. Tale privativa ha una durata di venti anni a fronte del pagamento annuale delle relative tasse di mantenimento. Una volta spirato questo termine, l'invenzione cade nel pubblico dominio e diventa liberamente riproducibile.
Il titolare di un brevetto ha diversi strumenti atti a sfruttare economicamente la privativa: la commercializzazione diretta dell'invenzione, la vendita di brevetti a terzi o la concessione in licenza.
Quali sono i diritti trasferibili?
In caso di vendita di brevetti, l'oggetto dell'alienazione è la titolarità del brevetto ed i diritti di sfruttamento economico ad essa collegati, non anche i diritti morali legati all'invenzione. Questi ultimi restano in capo all'inventore e sono diritti della personalità perpetui ed inalienabili.
Come avviene la vendita?
La vendita di brevetti può essere fatta mediante atto traslativo, quale ad esempio il contratto di vendita o di donazione, o anche mediante il conferimento in società. In questo modo, il titolare trasferisce a un terzo tutti o alcuni diritti di sfruttamento economico connessi al brevetto registrato, dietro versamento di un corrispettivo.
Quali sono le alternative?
L'usufrutto
Nulla vieta al titolare della privativa di concedere l'usufrutto, ovvero un diritto reale, a tempo determinato, che consente all'usufruttuario di godere pienamente del brevetto senza mai alterarne la destinazione economica data dal titolare. Una volta spirato il termine, il nudo proprietario riacquista la piena proprietà del brevetto.
Concessione in licenza
Spesso, i titolari cedono in licenza, esclusiva e non, il proprio brevetto. Per licenza si intende quel permesso mediante il quale il licenziante, ossia il proprietario del titolo, consente ad un altro soggetto (licenziatario) di utilizzare l'invenzione brevettata per scopi preventivamente concordati ed a specifiche condizioni.
La licenza può essere:
- esclusiva: il proprietario della privativa si impegna a concedere in licenza il brevetto esclusivamente ad un licenziatario;
- non esclusiva: nulla vieta al titolare della privativa di concedere a più soggetti una licenza;
- unica: un solo licenziatario ed il proprietario hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.
Con la licenza, il titolare della privativa conserva pienamente la propria titolarità, ma concede ad un terzo di utilizzare la propria invenzione verso la corresponsione di retribuzioni preventivamente pattuite (royalties e/o pagamenti forfettari).
Concessione in pegno
Benché la concessione in pegno di un brevetto non sia una pratica molto diffusa, la stessa è prevista dal nostro ordinamento. Con la concessione in pegno, gli imprenditori possono raccogliere gli investimenti necessari per proseguire nello sviluppo e nell'innovazione della propria impresa.
Alleanze strategiche
Un'altra soluzione è la costituzione di alleanze strategiche tra più società al fine di scambiarsi reciprocamente licenze sui propri brevetti (licenze "incrociate"). Soluzione particolarmente apprezzata dai gruppi industriali quando invenzioni complementari appartengono a due o più concorrenti.
Quando lo sfruttamento economico deve essere trascritto?
L'articolo 138 CPI individua tutta una serie di ipotesi di atti, inerenti a privative, che devono necessariamente essere trascritti. La trascrizione ha efficacia dichiarativa in quanto la sua finalità è quella di rendere opponibili a terzi gli atti trascritti.
Considerazioni finali
La vendita di brevetti è il principale canale con il quale l'inventore può sfruttare economicamente la propria privativa. Tuttavia, la medesima non è l'unica opzione: non è necessario spogliarsi della titolarità della propria invenzione al fine di poterla sfruttare economicamente.