Come i cittadini di tutta Europa, anche il mondo del business si è dovuto infine arrendere all'emergenza dettata dal Coronavirus. Quali saranno le risposte dei professionisti del diritto e della proprietà intellettuale volte a far fronte alle complessità della nuova realtà post-lockdown?
Il 9 marzo 2020, le misure di contenimento del Covid-19 e di limitazione degli spostamenti venivano definitivamente estese a tutto il territorio italiano. Lo stesso lunedì 9 marzo, migliaia di esperti e meno esperti del settore si domandavano come i procedimenti amministrativi e giudiziari, sia a livello interno sia internazionale, con le relative procedure e tempistiche, si sarebbero riusciti ad adattare a queste nuove esigenze.
Lockdown & IP
A livello nazionale, una prima risposta è arrivata dopo due giorni da parte della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale con la sospensione, in relazione ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020.
Con l'aggravarsi del quadro epidemiologico, tali disposizioni sono state quindi ampliate non solo sotto il profilo temporale, in quanto estese a tutto l'arco tra il 23 febbraio e il 15 aprile, ma anche dal punto di vista oggettivo. Con il Decreto-legge n. 18/2020 (con cui è disposta tra l'altro la sospensione dei termini processuali tra il 9 marzo e il 15 aprile), vi sono stati infatti ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi. Per effetto dello stesso, inoltre, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conserveranno la loro validità, in via straordinaria, fino al 15 giugno.
In seguito al rapido acuirsi della crisi su scala mondiale, sono presto arrivate conferme, nello stesso senso, anche da parte dei diversi organismi europei e internazionali deputati alla tutela della proprietà intellettuale.
Già il 15 marzo, l'EPO (European Patent Office) ha deciso che tutti i procedimenti orali che si sarebbero dovuti svolgere, fino al 17 aprile, di fronte alla Commissione d'appello, con sede ad Haar, in Germania, non si potranno tenere nei locali di quest'ultima. Inoltre, fino alla stessa data, verranno rinviati tutti i procedimenti orali che si sarebbero dovuti tenere davanti alle Commissioni di esame e di ricorso, almeno che per gli stessi non fosse già stato confermato lo svolgimento tramite videoconferenza.
Similmente, anche l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è intervenuto attraverso la Decisione n. EX-20-3, del 16 marzo, del Direttore Esecutivo. Questa prevede in modo analogo che tutti i termini temporali compresi tra il 9 marzo e il 30 aprile siano automaticamente posticipati al 1° maggio.
Da ultimo, a livello internazionale, anche il WIPO (World Intellectual Property Organization) ha emanato il 20 marzo 2020 le proprie disposizioni finalizzate ad affrontare l'emergenza Coronavirus, attivando il proprio "business continuity protocol" e convertendo sul piano virtuale la quasi interezza delle sue attività.
Qual è il futuro del processo civile?
Dall'analisi di queste disposizioni, è chiaro come il futuro degli organi pubblici, così come del potere giudiziario, sia sempre più orientato verso la definitiva modernizzazione informatica e conseguente digitalizzazione dei servizi. In particolare, sotto il profilo prettamente giudiziale, per quanto la resa obbligatoria del processo civile telematico abbia costituito una tappa importante, l'avvenire dei procedimenti giurisdizionali potrebbe essere rappresentato proprio dallo sviluppo dei provvedimenti adottati, a causa di forza maggiore, con il lockdown fisico e amministrativo di questi mesi.
Oltre al rinvio d'ufficio della quasi totalità delle udienze civili e penali pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'art. 83 del Decreto-legge n.18/2020 prevede infatti che, per il periodo successivo a quello della suddetta sospensione, fino al 30 giugno, i dirigenti degli uffici giudiziari possano adottare misure organizzative, incidenti sia sulla fissazione sia sulla trattazione delle udienze, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone. Tra queste risulta particolarmente interessante, in ottica evolutiva, quella dettata dal comma 7 dello stesso articolo che prevede come, per le udienze civili per cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, vi sia la possibilità che le stesse si svolgano mediante collegamenti da remoto.