Le privative industriali costituiscono certamente il principale strumento giuridico di enforcement e tutela delle creazioni di carattere industriale ed intellettuale. Considerato il loro ruolo preminente nell'ambito dell'IP, vediamo dunque quali sono e come si ottengono.
Privativa industriale: alcuni cenni introduttivi
Con la locuzione "privativa industriale", o "esclusiva industriale", si identifica il principale strumento giuridico di enforcement e tutela delle creazioni industriali ed intellettuali.
Ciò che è importante comprendere quando si inizia ad affrontare il vasto tema delle privative industriali è la più generale ratio su cui riposa la disciplina di queste ultime.
I marchi, i brevetti, i modelli, il design ed il diritto d'autore per le opere dell'ingegno a carattere creativo (quali possono essere un film, un libro, una canzone) rappresentano, in un'ottica economica e molto spesso imprenditoriale, uno strumento economicamente rilevante e necessario per affermarsi in modi diversi ed operare sul proprio mercato o settore di riferimento.
Affinché ciò sia possibile, alla base di tutti gli elementi che compongono il variegato puzzle della proprietà intellettuale vi sono investimenti sia di natura economica, che non.
Da un lato si pensi agli investimenti pubblicitari che vengo fatti per affermare un marchio sul mercato, oppure a tutte le risorse che vengono investite nella ricerca farmaceutica per lo sviluppo di un nuovo farmaco. Dall'altro è sufficiente immaginare quale possa essere l'investimento economico necessario per elaborare un peculiare procedimento tecnico innovativo. Analogo discorso si può fare con le opere tutelate dal diritto d'autore pensando al cd. "sforzo creativo" che si cela dietro ad una composizione musicale od un libro.
È in questo contesto che la "privativa industriale" si traduce in un diritto di esclusiva che il legislatore riconosce in primo luogo a chi ha fatto tali investimenti. In sostanza si tratta di un diritto prismatico, ovvero che, a seconda della privativa, offre a sua volta un ventaglio peculiare di diritti, ma che può essere generalmente identificato come il diritto di opporsi a qualsiasi indebita interferenza, sfruttamento o appropriazione del proprio segno, della propria creazione o della propria opera.
La disciplina delle privative industriali si radica nel nostro ordinamento principalmente nel Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche) e, per quanto riguarda il diritto d'autore, nella Legge n. 633 del 1941.
Il marchio
Tra i segni distintivi, sicuramente quello che ha da sempre carpito una peculiare attenzione anche dai non addetti ai lavori è il marchio. Il marchio rappresenta probabilmente la privativa industriale più conosciuta essendo lo strumento di tutela per eccellenza dei segni capaci non soltanto di distinguere i prodotti o servizi in ragione della loro provenienza imprenditoriale, ma anche di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli delle concorrenti.
La tutela del marchio generalmente consegue al compimento di un atto formale: la registrazione. Va sottolineato che è prevista altresì una tutela, seppur limitata e più debole, anche per il cd. marchio di fatto che, pur non essendo stato registrato, abbia acquisito una peculiare notorietà o sia da tempo utilizzato in una determinata zona (cd. preuso locale).
La registrazione può essere ottenuta in sede nazionale mediante domanda rivolta all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), oppure a livello europeo tramite domanda all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Si può anche procedere alla domanda di registrazione di un marchio internazionale secondo una procedura presidiata dal WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). La tutela dura dieci anni, ma è potenzialmente rinnovabile all'infinito.
Il marchio deve essere nuovo, ovvero non contrastare con diritti acquisiti sul segno anteriormente da terzi. Il requisito per eccellenza è la capacità distintiva: non sono registrabili come marchi le denominazioni generiche dei prodotti o i segni che indicano provenienza geografica, qualità, specie o altre caratteristiche del prodotto. Discorso diverso vale invece per tali segni o termini qualora vengano usati con riferimento a prodotti o servizi con i quali non hanno alcuna aderenza materiale o concettuale (es. la penna "Montblanc").
I brevetti
Con il termine brevetto si identifica nel linguaggio di tutti i giorni non solo l'atto amministrativo che incorpora la privativa stessa, ma anche la relativa tutela giuridica e l'invenzione stessa.
La privativa brevettuale rappresenta la più antica tecnica di amministrazione giuridica dell'innovazione tecnologica e comporta a favore del titolare una riserva esclusiva – di durata variabile a seconda del brevetto e non rinnovabile – di produzione, commercio e utilizzo industriale dei prodotti brevettati.
Esistono diversi tipi di privative brevettuali:
- Il brevetto per invenzione: tutela le nuove ed originali soluzioni ad un problema tecnico non ancora risolto, suscettibili di una applicazione industriale. La tutela dura fino a 20 anni, non rinnovabili, decorrenti dalla data di deposito della domanda ed è soggetta al pagamento di una tassa annuale di mantenimento. L'invenzione deve essere nuova, implicare attività inventiva e essere suscettibile di applicazione industriale.
- Il brevetto per modello di utilità: fa riferimento alla "forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego". La tutela ha validità per 10 anni decorrenti dal deposito della domanda.
Le nuove varietà vegetali
Le "nuove varietà vegetali" sono soggette ad una specifica tutela nota come "privativa varietale". La privativa a livello italiano consegue al deposito di una domanda telematica all'UIBM. La durata della tutela è generalmente di 20 anni, salvo per le nuove varietà di alberi e viti per cui è di 30 anni. A livello europeo, la domanda si deposita presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (UCVV) ad Angers e la tutela è di 25 anni (30 per alberi e viti).
Perché una nuova varietà possa essere registrata deve possedere quattro requisiti: nuova, distintiva, omogenea e stabile.
Il design: la tutela dei disegni e dei modelli
Può essere registrato come disegno e modello "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale".
Per la registrazione servono due requisiti: novità e carattere individuale. La durata della tutela è di 5 anni decorrenti dalla presentazione della domanda, rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni.
Il diritto d'autore
Con il diritto d'autore sono tutelate ai sensi dell'art. 1 della Legge sul diritto d'autore "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" oltre che i software e le banche dati. Si tratta di un elenco non tassativo e aperto.