28 Novembre 2019 · Studio Saglietti Bianco

Deposito brevetti: qual è la procedura?

Il deposito di brevetti rappresenta una fase cruciale della procedura brevettuale e da esso ne dipende, in gran parte, l'esito. Cerchiamo, quindi, di capire come deve essere fatto.

La procedura brevettuale comprende differenti fasi e diversi passaggi mirati ad ottenere una tutela legale di un trovato o di un'invenzione. Tale procedura, che si conclude soltanto con la concessione del brevetto, può durare anche diversi anni, mentre i costi da sostenere possono essere elevati.

Deposito brevetti: analisi del trovato e requisiti di brevettazione

La prima fase consiste nell'analisi del trovato, della portata dell'invenzione e del campo di applicazione, al fine di verificare che l'invenzione che si vuole tutelare possegga i c.d. requisiti di brevettabilità descritti nel Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.).

In particolare, il trovato dovrà essere:

  • nuovo, ossia non ancora compreso nello stato della tecnica;
  • possedere altezza inventiva, ossia non anticipato o intuibile dalla tecnica anteriore;
  • trovare applicazione industriale (deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale); ed essere lecito, ossia non contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Lo stato dell'arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (a livello globale) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito. Mediante una ricerca brevettuale, effettuabile su specifiche banche dati, si riesce ad ottenere una visione sufficientemente completa di un intero settore tecnologico e a capire quale sia il grado di libertà di attuazione della propria invenzione, la cosiddetta "Freedom to Operate".

Deposito brevetti: preparazione e registrazione della domanda

Dopo aver svolto una ricerca preventiva di arte nota, è necessario preparare la domanda al fine di depositarla all'ufficio nazionale o regionale competente. Una strategia consolidata è quella di procedere innanzitutto con il deposito di brevetti nazionali. Questa procedura è associata a costi iniziali contenuti e a modalità relativamente semplificata.

Il richiedente avrà 12 mesi di tempo dalla data di deposito dei brevetti (data di priorità) per estendere la richiesta in altri Paesi, rivendicando la prima domanda.

Caratteristiche della domanda

La domanda dovrà presentare anche le caratteristiche di sufficiente descrizione e unità d'invenzione:

  • Sufficiente descrizione: l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore abbia tutti gli elementi per attuarla. In difetto di tale requisito il brevetto può essere dichiarato nullo.
  • Unità d'invenzione: come regolamentato dall'art. 161 c.p.i., nella richiesta ci deve essere una sola invenzione.

Stesura del documento brevettuale

La domanda si compone essenzialmente di: titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni (ove presenti).

Titolo: indica il campo tecnico di applicazione dell'invenzione; deve essere sintetico, chiaro ed esplicativo.

Riassunto: fornisce una sintetica (150 parole circa) indicazione tecnica circa l'oggetto dell'invenzione.

Descrizione: nella descrizione viene spiegata in dettaglio l'invenzione; deve essere sufficientemente chiara e completa in modo che ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Rivendicazioni: le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si richiede protezione, in termini di caratteristiche tecniche. Esse costituiscono la parte fondante; per mezzo di esse si definisce l'invenzione e la portata di tutela del brevetto.

Disegni (eventuali): figure, schemi, diagrammi raffiguranti forme preferite di realizzazione dell'invenzione.

Deposito brevetti in Italia

In Italia il deposito brevetti può essere effettuato online (forma telematica) sul portale dedicato dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), presso qualsiasi Camera di Commercio oppure inviata direttamente all'Ufficio con sede a Roma (forma cartacea).

La domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, inderogabili, sono riservati all'autorità militare. Con deposito telematico la tassa è fissa (50 Euro), comprensiva di deposito e prime tre annualità.

Fasi successive al deposito brevetti

L'UIBM svolge un esame della richiesta inizialmente dal punto di vista formale e, quindi, effettua un esame della domanda anche dal punto di vista dei requisiti sostanziali. Dal 1° luglio 2008, in Italia ogni domanda è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

La ricerca dell'EPO ha lo scopo di determinare se vi siano documenti anteriori (brevetti, pubblicazioni e così via) che possano pregiudicare la novità ed il livello inventivo dell'invenzione rivendicata. In seguito alla ricerca, l'EPO emette (6-9 mesi dal deposito) un rapporto di ricerca italiano insieme ad un parere preliminare di brevettabilità.

Durante l'ultima fase della procedura, un esaminatore italiano valuterà il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità, e se la valutazione sarà positiva, procederà alla concessione del brevetto italiano.

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