Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione ed è valido nei territori aderenti alla convenzione di Monaco che sono attualmente 38.
Brevetto europeo: quali invenzioni sono brevettabili?
E’ possibile richiedere un brevetto europeo per i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici. L’invenzione deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, industrialità.
Sono stati membri della Convenzione di Monaco: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Pur non essendo membri della Convenzione, i seguenti paesi possono essere designati in una domanda di brevetto europeo: Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Marocco, Moldavia e Montenegro.
La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente (è inoltre possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l’estensione sul loro territorio).
I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.
Possono richiedere brevetti europei le persone fisiche o giuridiche italiane o straniere.
La domanda di brevetto europeo: come va depositata?
La domanda può essere depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.
La domanda che origina dall’Italia deve essere depositata presso la Camera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma, che a sua volta la invierà all’UIBM. Per poter procedere, l’UIBM chiede il nulla osta all’autorità militare, che ha tempo 90 giorni per esprimersi. Trascorso tale periodo è ottenuto il nulla osta, anche tramite silenzio/assenso, la domanda viene spedita all’EPO. Nel caso che la domanda non rappresenti un primo deposito (nel caso quindi che venga rivendicata una priorità di una domanda nazionale), la domanda di brevetto può essere inviata direttamente all’EPO.
La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi: quella di deposito della domanda (che comprende l’esame delle condizioni formali, la ricerca delle anteriorità e si conclude con la pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca), e quella dell’esame di merito della domanda, che si conclude con l’eventuale concessione del brevetto.
Più in dettaglio, al momento del deposito, si pagano le tasse di deposito e di ricerca. Il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità dell’esaminatore sono emessi dopo circa 6-8 mesi dal deposito. Se si decide di proseguire con la procedura, entro circa 24 mesi dal deposito occorre pagare le tasse di designazione per ciascuno Stato di interesse (o un importo massimo forfettario per tutti gli Stati contraenti) e la tassa d’esame.
Nel corso dell’esame, l’esaminatore può emettere una o più memorie tecniche, chiamate Lettere Ufficiali, in cui vengono sollevate obiezioni relative alla brevettabilità del trovato oggetto della domanda. È obbligatorio rispondere nel merito a tutte le obiezioni sollevate nelle lettere ufficiali.
Al termine della procedura centralizzata di fronte all’Ufficio Europeo, si arriva alla concessione o al rifiuto della domanda. Se la domanda viene concessa, entro 3 mesi dalla concessione, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. La convalida deve essere completata da un agente brevetti iscritto all’albo dei consulenti in brevetti o degli avvocati del relativo paese; il più delle volte è necessario depositare la traduzione nella lingua nazionale del brevetto concesso.
Se infatti la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, dichiarata conforme all’originale pena la non validità del brevetto in quello Stato. La traduzione va depositata presso una Camera di Commercio.
Opposizione al brevetto europeo
E’ opportuno ricordare che entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo,che viene valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti; la cui decisione ha effetto in tutti gli Stati designati.
I tempi per la concessione di un brevetto europeo sono generalmente superiori ai tempi richiesti per una domanda italiana, solitamente a causa della fase di esame che caratterizza la procedura europea.
Quali sono i vantaggi?
La procedura europea comporta l’enorme vantaggio di poter raggiungere fino a 38 paesi con un unico deposito e una sola procedura d’esame, rimandando al momento della concessione la scelta effettiva dei paesi di interesse e i relativi costi.
Dopo la pubblicazione della domanda europea, cioè dopo 18 mesi dalla data della presentazione o di priorità, il titolare della domanda può conseguire la protezione provvisoria negli stati membri designati attivando la relativa procedura.
Conseguentemente il titolare della domanda può agire nei confronti di terzi secondo le leggi dei rispettivi paesi e ha comunque diritto ad un equo compenso per l’attività di tali terzi che, nel periodo tra la pubblicazione e la concessione del brevetto, comporti la violazione dei diritti di brevetto.
Convalida del brevetto europeo a livello nazionale
Dopo la concessione del brevetto europeo il titolare deve procedere alla sua convalida nazionale nei singoli stati designati. Tale operazione in generale richiede una traduzione nella lingua di tale stato. Dopo la convalida i brevetti europei sono regolati in ciascuno stato dalla rispettiva legge nazionale.
A partire dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda pagabile anticipatamente all’Ufficio Brevetti Europeo. Dopo la concessione del brevetto, sono dovute tasse nazionali di mantenimento in ciascuno stato designato.
I brevetti europei hanno una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda europea. Il titolare, se risiede all’estero e non è rappresentato da un mandatario italiano, deve eleggere un domicilio in Italia.
Scenari futuri: Brevetto Unico Europeo
Il 14 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti che danno attuazione alla direttiva UE 2436/2015 e al regolamento n. 2424/2015 sul brevetto unico europeo (c,d, Brevetto Unitario).
I due decreti legislativi armonizzano la disciplina in materia di brevetti e introducono nuove tutele per i marchi d’impresa.
Con il brevetto unico europeo, operativo probabilmente dalla metà del 2019, le imprese potranno beneficiare di una tutela unica in tutti i paesi membri dell’Unione.
Brevetto unitario – Brevetto europeo: differenze
Il brevetto unitario non andrà a sostituisce ma semplicemente si affiancherà alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO). Esso sarà operativo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della sua applicazione provvisoria.
Il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) sarà rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all’iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.
Le stime riguardo l’applicabilità del brevetto unitario parlano, nel migliore dei casi, di non prima della prima metà del 2020 tenuto conto che la ratifica dell’Accordo TUB e del suo Protocollo per l’Applicazione Provvisoria sta registrando dei ritardi in alcuni paesi UE aderenti.