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— Brevetti
Opposizioni e ricorsi avanti all'EPO, azioni di nullità e difesa della validità del brevetto.
La procedura per l'ottenimento del brevetto europeo, regolata dalla relativa Convenzione, contempla la facoltà per i terzi di presentare opposizione al titolo concesso. Più precisamente, chiunque può opporsi al brevetto europeo entro il termine di 9 mesi decorrente dalla pubblicazione, sul Bollettino europeo dei brevetti, della menzione di avvenuta concessione.
L'articolo 100 della Convenzione individua tassativamente tre motivi su cui può fondarsi l'opposizione:
Presentata l'opposizione, la competente divisione dell'Ufficio procede al suo esame: qualora accerti la fondatezza anche di uno solo dei motivi elencati, potrà disporre la revoca del brevetto; in caso contrario, ove ritenga i motivi infondati, delibererà per il mantenimento in vita del titolo.
Il sistema italiano si differenzia sotto questo profilo, non prevedendo alcuna procedura di opposizione amministrativa da esperire dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Una volta ottenuta la concessione, infatti, l'unica via percorribile per contestare il brevetto è quella giurisdizionale, ricorrendo ai rimedi previsti dal Codice della Proprietà Industriale dinanzi al Giudice ordinario.
Il nostro Studio è a disposizione per offrire assistenza legale, sia in sede amministrativa che giudiziale, per la tutela del tuo brevetto, forte di un'esperienza professionale solida e consolidata nel settore.
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