I marchi collettivi e di certificazione sono prossimi alla conversione, in seguito all'entrata di vigore del Decreto legislativo n. 15/2019. Vediamo cosa cambia.
Marchi collettivi e di certificazione: le novità
Fino ai primi mesi del 2019, il compito di certificare la qualità, l'origine e la natura del prodotto, in un'ottica di valorizzazione dei Consorzi e delle Associazioni e a tutela dei consumatori, era affidato – insieme a DOP ed IGP – ai marchi collettivi. In molti casi il marchio collettivo ha permesso di efficacemente difendere il Made in Italy agroalimentare nella lotta al grave e crescente fenomeno dell'Italian Sounding o dei wine kit.
A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 15/2019, in ottemperanza a quanto già disciplinato a livello europeo, alla figura dei marchi collettivi è stata affiancata quella dei marchi di certificazione.
Ciò ha reso necessario un periodo di "transizione" per concedere ai titolari di domande/registrazioni effettuate ex art. 11 vecchio testo (quindi come "marchi collettivi") di definire se il segno depositato fosse un marchio collettivo vero e proprio o un marchio di certificazione.
L'istituto del marchio di certificazione non era sconosciuto all'interno del nostro ordinamento, ma era stato dal legislatore inserito all'interno della disciplina del marchio collettivo, definito in maniera molto ampia, così da racchiudere sia la funzione tipica di questi ultimi sia la funzione di garanzia o certificazione.
Con la legge di delegazione europea 2016–2017 n. 163/2017, in attuazione della direttiva UE 2015/2436, il legislatore italiano ha delegato il governo ad adottare misure idonee ad aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi e a prevedere l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in tema di marchi di garanzia o di certificazione.
Legittimazione alla registrazione
Possono registrare marchi collettivi tutte le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti (ad esempio consorzi, fondazioni di partecipazione, reti d'imprese ecc…), con esclusione delle società di capitali e delle persone fisiche.
Più vasta è invece la legittimazione alla registrazione dei marchi di certificazione, che possono essere depositati/registrati da tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, istituzioni, autorità ed organismi) che abbiano tra le proprie attività anche quella di certificazione (e siano quindi stati a loro volta a ciò accreditati da un apposito ente di accreditamento) e che non siano coinvolti – neppure indirettamente – con la fornitura dei prodotti/servizi del tipo certificato (cd. dovere di neutralità).
Il riferimento è al meccanismo della direttiva CE 765/2008 in materia di certificazione. In Italia, tale ente è Accredia, che attesta che organismi, pubblici o privati, siano idonei a valutare la conformità di prodotti o servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme obbligatorie o volontarie.
Funzione e uso da parte di terzi
I marchi collettivi hanno la funzione di contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese appartenenti ad una associazione/gruppo di imprese-imprenditori, svolgendo al contempo funzione di garanzia del fatto che i prodotti/servizi rispettino i requisiti previsti da un regolamento. Essi sono tipicamente i marchi dei consorzi, come "Pura Lana Vergine", "Vero Cuoio Italiano", "Bancomat", "Grana Padano", "Made In Italy 100%", "Vetro Artistico Murano".
I marchi di certificazione invece hanno la funzione di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità). Essi sono tipicamente i marchi delle società di certificazione, ad esempio "Leather Standard", "Tüv Süd", "L Free", "Ecolabel".
Entrambi devono essere concessi in libera utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di rispettare le specifiche previste dal disciplinare.
Il regolamento d'uso
Marchi collettivi e marchi di certificazione devono essere depositati contestualmente ad un Regolamento o Disciplinare d'uso che contenga precise disposizioni relativamente ai requisiti del prodotto o servizio su cui il marchio può essere utilizzato, le condizioni d'uso del marchio, le modalità di verifica e di sorveglianza e le sanzioni in caso di inosservanza applicate dal titolare.
Nel caso di marchio di certificazione il disciplinare dovrà anche contenere la dichiarazione del titolare di estraneità rispetto alla fornitura dei prodotti/servizi certificati.
Marchi collettivi / di certificazione geografici
Marchi collettivi e di certificazione possono contenere al loro interno un esplicito riferimento alla provenienza geografica ed all'ubicazione del processo produttivo.
Si parla a tal proposito di marchi collettivi e di certificazione "geografici" i quali costituiscono l'unica esplicita deroga al principio generale secondo cui i marchi d'impresa non possono consistere in segni costituiti da indicazioni generiche e in particolare da indicazioni descrittive o segni che in commercio servono a designare la qualità o la provenienza geografica dei prodotti.
Conversione: termini per presentare la domanda
Il termine ultimo per depositare le domande di conversione scadrà improrogabilmente il 23 marzo 2020 a pena di decadenza della domanda/registrazione.