Il diritto d’autore ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.

Cos’è il diritto d’autore?

Dietro all’atto creativo c’è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo (spesso anche di denaro), che rendono quindi l’atto creativo un’attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore.

Lo scopo, quindi, è quello di favorire la creazione e incentivare a “creare” in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato.

E’ un istituto giuridico che ha l’obiettivo di proteggere l’attività intellettuale, ovvero le creazioni che ne derivano, riconoscendo all’autore svariati diritti di tipo sia morale che patrimoniale, ovvero la proprietà intellettuale.

Attraverso la tutela il creatore ha la possibilità di sfruttare la sua opera da un punto di vista commerciale, ricavandone dei profitti.

Il diritto d’autore è stato ideato per tutelare l’atto creativo, cioè il lavoro e l’investimento fatto da un individuo per riuscire a dare vita a qualcosa di unico, una creazione apprezzata dalla società.
In un certo senso è utile anche per incoraggiare la creatività e il desiderio di produrre opere intellettuali di valore.

In Italia la SIAE, Società Italiana degli Autori e Editori. è l’ente proposto alla protezione dei diritti inerenti alle creazioni musicali. Ad essa è affidato il compito di proteggere i diritti patrimoniali, morali e connessi.

​Quali sono le opere coperte da diritto d’autore?

Sono tutelate da questo istituto giuridico tutte quelle opere cosiddette creative e tutte quelle legate a una produzione di ingegno creativo da parte dell’autore, come ad esempio composizioni musicali, opere letterarie, film, fotografie, programmi per elaboratore e banche dati, coreografie, lavori di architettura), ecc.

Nel copyright vige il principio di territorialità: ogni Paese ha un sistema distinto di regole in merito. Il Ministero competente in materia è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali – Ufficio Diritto d’Autore.

Oltre al diritto d’autore esistono anche i diritti connessi, ovvero quei diritti che garantiscono un compenso economico a soggetti diversi dall’autore. A chi? Ai soggetti collegati o affini alla produzione dell’opera (per esempio una casa discografica o una casa editrice), insomma qualcuno che collabori alla realizzazione dell’opera.

​La legge n. 633 del ’41

Conosciuta anche come “Legge sulla protezione del diritto d’autore”, la legge n.633 del 1941 è la normativa di riferimento per quanto riguarda la tutela delle opere creative.

Rispetto al testo testo del ’41, negli anni le disposizioni sono state modificate diverse volte, per recepire anche svariate direttive dell’UE, e per adattarsi alla Costituzione Italiana.

Gli altri riferimenti giuridici in merito al diritto d’autore si possono trovare dell’art 2575 del codice civile, che afferma:

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Nel 2017, dopo quasi venti anni di negoziati, è stata finalmente approvata la nuova direttiva europea sul Copyryght.

Gli obiettivi della riforma copyright sono: dare un maggiore accesso transfrontaliero ai contenuti online, migliorare il funzionamento del mercato del diritto d’autore, favorire l’equilibrio finanziario tra i creatori di opere e gli editori di siti web ed i fornitori di piattaforme online.

In particolare sono due gli articoli contestati della direttiva copyright

Articolo 15 (ex articolo 11)

Ribattezzato, “Tassa sui link”, l’articolo 15 riguarda i cosiddettisnippet: gli editori dovranno chiedere agli aggregatori come Facebook o Google un congruo pagamento per l’utilizzo di un loro testo protetto da copyright, anche se si tratta solo di brevi frammenti o link di rimando. Inoltre, è previsto che saranno i giornalisti stessi a beneficiare della remunerazione che deriva da tale obbligo.

Articolo 17 (ex articolo 13)

L’articolo 17, invece, prevede l’obbligo per le piattaforme di condivisione online (Google e Youtube in testa) di usare dei filtri per impedire la pubblicazione di contenuti protetti da copyright, ribadendone la responsabilità. In pratica significa che i giganti della Rete saranno direttamente responsabili delle copie e degli spezzoni pirata caricati dagli utenti.

Pertanto piattaforme online come Google, che fino a questo momento si è “difesa” dicendo che la piattaforma si limita solo ad indicizzare, ora che la direttiva copyright è stata approvata risponderà in toto anche sui contenuti che, prima di essere caricati online, dovranno essere sottoposti ad una sorta di controllo.

In realtà non è un “filtro” sistematico, ma solo una responsabilizzazione delle grandi piattaforme che dovranno quindi impegnarsi a rimuovere tutti i contenuti illeciti e prevenirne la loro futura pubblicazione.

​Come si ottiene il diritto d’autore?

Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera.

A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi non è quindi necessario alcun tipo di deposito per ottenere il diritto, essendo sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l’opera prima di altri.

A questo fine, proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un’opera, è consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.

In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.

La SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Pertanto se si procede a depositare presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

​Quali opere possono essere utilizzate liberamente?

Alcuni utilizzi delle opere protette, ad ogni modo, sono liberi, ovvero possono essere effettuati senza dovere richiedere alcun consenso.

Sono ammessi:

  • il riassunto,
  • la citazione,
  • la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati per uso di critica o di discussione, oppure per fini di insegnamento,

Sempre che non vi sia un fine commerciale.

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, sempre se non vi è scopo di lucro.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta (art. 70 LA).

È possibile riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di attualità, di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, purché la riproduzione non sia stata espressamente vietata (art. 65 LA), cosa che in realtà accade quasi sempre.

È inoltre possibile riprodurre su giornali o periodici, sempre indicando la fonte, di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nei limiti giustificati dallo scopo informativo (art. 66 LA).

In particolare, per quanto riguarda gli articoli di giornale, l’art. 101 LA stabilisce inoltre che la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

È infine lecita la riproduzione di opere o parti di opere nei procedimenti giudiziari o amministrativi (art. 67 LA).

​Come tutelare il diritto d’autore?

Il sistema più sicuro e completo per certificare a livello legale la paternità delle proprie opere sembrerebbe essere quello di iscriversi presso la Società Italiana degli Autori e degli Editori, la SIAE, che si occupa proprio di tutelare il diritto d’autore. Per fare ciò è necessario iscriversi come autori oppure pagare una somma per ogni opera prodotta.

Un’altra soluzione per certificare non tanto la paternità dell’opera quanto il possesso dell’opera così com’è ad una data certa consiste nello stampare il proprio lavoro e auto spedirselo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Una volta ricevuto il plico, non lo si dovrà mai aprire fino a quando non verrà pubblicato o non si presentassero problematiche con qualcuno che pubblica a suo nome un testo “stranamente” identico al nostro, anche solo parzialmente. Così facendo sfrutteremmo la validità legale della raccomandata per certificare che, alla data di spedizione, possedevamo già l’opera in questione.

Metodo simile adatto agli autori più informatici è quello di autoinviarsi una Pec(Posta Elettronica Certificata), che è un’e-mail con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Basta quindi inviare a se stessi il proprio lavoro tramite Pec per certificarne il possesso alla data di invio.