Come funziona la vendita dei brevetti? Come può un titolare di un brevetto sfruttare economicamente la propria invenzione? Questo articolo cerca di rispondere a questo comune quesito. Cominciamo, dunque, analizzando la vendita del brevetto, per poi studiare anche le altre possibili tipologie di sfruttamento economico di un’invenzione.

Il brevetto è una privativa che consente, a chi ha realizzato un’invenzione, di poterla sfruttare economicamente in esclusiva, nello Stato in cui il brevetto è stato concesso. Tale privativa ha una durata di venti anni a fronte del pagamento annuale delle relative tasse di mantenimento. Una volta spirato questo termine, l’invenzione cade nel pubblico dominio e diventa liberamente riproducibile.

A tal proposito, il titolare di un brevetto ha diversi strumenti atti a sfruttare economicamente la privativa, quali, a mero titolo esemplificativo, si annoverano la commercializzazione diretta dell’invenzione, la vendita di brevetti  a terzi o la concessione in licenza.

Vendita brevetti: quali sono i diritti trasferibili?

In caso di vendita di brevetti, l’oggetto dell’alienazione è la titolarità del brevetto ed i diritti di sfruttamento economico ad essa collegati, non anche i diritti morali legati all’invenzione. Questi ultimi, infatti, restano in capo all’inventore e sono diritti della personalità perpetui ed inalienabili.

Vendita brevetti: come avviene?

La vendita di brevetti può essere fatta mediante atto traslativo, quale ad esempio il contratto di vendita o di donazione, o, anche, mediante il conferimento in società.

In questo modo, il titolare trasferisce a un terzo tutti o alcuni diritti di sfruttamento economico connessi al brevetto registrato dal primo, dietro versamento di un corrispettivo.

Ma, oltre alla vendita di brevetti, ci sono altre modalità che consentano all’inventore di sfruttare il proprio brevetto?

La risposta a questo quesito non può che essere positiva.

Vendita brevetti: quali sono le alternative?

La vendita del brevetto, infatti, non è l’unica modalità con la quale si possono sfruttare i diritti economici legati all’invenzione tutelata.

L’usufrutto

Nulla vieta al titolare della privativa di concedere l’usufrutto, ovvero un diritto reale, a tempo determinato, che consente all’usufruttuario di godere pienamente del brevetto senza, però, mai alterarne la destinazione economica data dal titolare.

Una volta spirato il termine previsto dalle parti, il nudo proprietario riacquista la piena proprietà del brevetto. Possono anche essere costituti altri diritti reali sul bene immateriale (brevetto) oppure obbligazioni in rem propriam (in casi particolari).

Concessione in licenza

Spesso, i titolari cedono in licenza, esclusiva e non, il proprio brevetto. Trattasi, infatti, della modalità preferita dagli inventori per un adeguato sfruttamento delle loro invenzioni.

Per licenza si intende quel permesso mediante il licenziante, ossia il proprietario del titolo, consente ad un altro soggetto (licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi preventivamente concordati ed a specifiche condizioni.

La licenza si conclude mediante un apposito contratto; si specifica che trattasi di contratto atipico, per il quale il legislatore non ha prescritto alcuna forma.

Come sopra anticipato la licenza può essere:

  • esclusiva
  • non esclusiva

La prima implica che il proprietario della privativa si impegna a concedere in licenza il brevetto esclusivamente ad un licenziatario. A tal fine, si include nel corpo del contratto una clausola di esclusiva.

Se nel testo del contratto non viene inserita tale clausola, la licenza deve intendersi non esclusiva. Pertanto, nulla vieterebbe al titolare della privativa di concedere a più soggetti una licenza.

È ammessa, altresì, la licenza unica. In tale ipotesi, un solo licenziatario ed il proprietario hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

In un singolo contratto di licenza, ben si potranno prevedere l’assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base unica o non esclusiva.

Con la licenza, dunque, il titolare della privativa conserva pienamente la propria titolarità, ma concede ad un terzo di utilizzare la propria invenzione verso la corresponsione di retribuzioni preventivamente pattuite, le cosiddette royalties e/o di pagamenti forfettari.

Concessione in pegno

Benché la concessione in pegno un brevetto non sia una pratica molto diffusa, la stessa è prevista dal nostro ordinamento.

Questa opportunità viene in soccorso di imprese che, seppur non possano fare affidamento sulle proprie risorse finanziarie, continuino ciò nonostante ad inventare e tutelare – tramite brevetto – le stesse. Con la concessione in pegno, gli imprenditori possono, così, raccogliere gli investimenti necessari per proseguire nello sviluppo e nella innovazione della propria impresa.

Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto limitato su una cosa altrui che assolve alla funzione di vincolare un bene a garanzia del credito di denaro. Esso si costituisce necessariamente per contratto.

Dare vita ad alleanze strategiche

Un’altra soluzione che consente lo sfruttamento dei diritti brevettuali è la costituzione di alleanze strategiche tra più società al fine di scambiarsi reciprocamente licenze sui propri brevetti. In altri termini, trattasi del fenomeno delle cosiddette licenze “incrociate”.

Questa soluzione è particolarmente apprezzata dai gruppi industriali, in quanto non è infrequente l’ipotesi che delle invenzioni complementari appartengano a due o più concorrenti. Pertanto, gli stessi si accordano al fine di concedersi reciprocamente l’autorizzazione a utilizzare i propri titoli brevettuali.

Vendita brevetti: quando lo sfruttamento economico deve essere trascritto?

L’articolo 138 CPI individua tutta una serie di ipotesi di atti, inerenti a privative, che devono necessariamente essere trascritti.

In particolare, il comma 1, lett. b), prevede che:

debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: [..] gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia.

Dunque, tutti gli atti sopra illustrati devono essere necessariamente trascritti.

In questa ipotesi, la trascrizione ha meramente efficacia dichiarativa in quanto la sua finalità è quella di rendere opponibili a terzi gli atti trascritti con la conseguenza che il licenziatario o l’usufruttuario etc. che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto possono farlo valere nei confronti di eventuali licenziatari, usufruttuari etc. ai quali il titolare della privativa abbia conferito successivamente un diritto di sfruttamento.

Vendita brevetti: considerazioni finali

Alla luce di quanto illustrato, si può concludere che la vendita di brevetti è sì il principale canale con il quale l’inventore può sfruttare economicamente la propria privativa.

Tuttavia, la medesima non è l’unica opzione! Non è, dunque, necessario spogliarsi della titolarità della propria invenzione al fine di poterla sfruttare economicamente.

Per poter sfruttare economicamente il proprio brevetto, occorre necessariamente dare alla tecnologia brevettata il maggior risalto e visibilità possibili al fine di raggiungere una platea di possibili investitori la più ampia possibile.