Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova serie di articoli dedicata al Tribunale Unificato dei Brevetti.
Ad un anno dalla sua entrata in vigore, è il momento ideale per andare ad indagare – anche alla luce delle prime sentenze di merito, emanate proprio in questi mesi – come questo innovativo Tribunale stia impattando sul panorama europeo della protezione brevettuale.
Con questa serie di articoli cercheremo di dare una panoramica chiara circa il funzionamento e le dinamiche di questo nuovo Tribunale, andando ad analizzare le possibili implicazioni per il futuro della proprietà industriale paneuropea.
Che siate esperti del settore o semplicemente titolari di brevetti desiderosi di avere un quadro esaustivo su come tutelare al meglio i vostri diritti di privativa, la nostra UPC Series fa per voi!
Ed ora, senza indugiare oltre, iniziamo con il primo articolo sul Tribunale unificato dei brevetti…
- Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e i brevetti ad effetto unitario
Il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) è un tribunale sovranazionale, istituito dall’Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti (Accordo TUB) ed operativo dal 1° giugno 2023.
Attualmente, vede la partecipazione di 18 Stati membri e, nello specifico: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia e, dal 1° settembre 2024, la Romania.
L’obiettivo è tuttavia quello di arrivare a 24 Stati membri con la ratifica dell’Accordo TUB da parte di Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda e Slovacchia.
Il Tribunale unificato dei brevetti ha due istanze:
- un Tribunale di primo grado con struttura decentrata, composta da 13 divisioni locali e una regionale, nonché da una divisione centrale con uffici a Parigi, Monaco e, da giugno 2024, a Milano;
- una Corte d’appello, con sede a Lussemburgo.
Ai sensi dell’art. 24 dell’Accordo TUB, i casi sottoposti al TUB devono essere decisi applicando:
- il diritto dell’Unione Europea;
- l’Accordo TUB;
- la Convenzione sul brevetto europeo;
- altri accordi internazionali sui brevetti vincolanti per gli Stati membri contraenti (e.g. TRIPS);
- il diritto nazionale applicabile sulla base delle norme di diritto internazionale privato europee.
Alla luce di ciò, il TUB può sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario.
Il TUB ha giurisdizione esclusiva sui brevetti unitari, a meno che il titolare si attivi per escludere il brevetto dalla giurisdizione di tale tribunale, richiedendo il c.d. opt-out.
Il brevetto unitario consiste in un brevetto con validità unica in tutti i 18 Paesi firmatari dell’Accordo TUB, per ottenere il quale occorre seguire le medesime procedure previste per i brevetti europei “classici”, fino al momento della concessione: dopo tale momento, il titolare dispone di un mese di tempo per richiedere l’effetto unitario.
Il TUB è altresì competente per i brevetti europei “classici”, ossia quei brevetti concessi dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e convalidati individualmente nei Paesi di interesse. Invero, con l’entrata in funzione del TUB, è iniziato un periodo transitorio di 7 anni durante il quale il TUB e i tribunali nazionali hanno una competenza concorrente sui brevetti europei classici. Pertanto, i titolari di tali brevetti possono decidere di azionarli tramite un’unica azione, davanti al TUB, oppure individualmente, davanti ai rispettivi tribunali nazionali.
Al termine del periodo transitorio, spetterà al TUB la competenza esclusiva, anche per i brevetti europei classici, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea partecipanti all’Accordo.
La concentrazione delle azioni relative a un brevetto unitario in un unico foro ha quale vantaggio principale quello di permettere al titolare di un brevetto europeo di contrastare le violazioni del proprio diritto di privativa con una sola iniziativa giudiziale con effetti in tutti i 18 Paesi membri, consentendo quindi di evitare il moltiplicarsi di controversie parallele sullo stesso brevetto e garantendo l’armonizzazione delle decisioni.
Ciò comporta, peraltro, un indubbio risparmio in termini di tempo e denaro, accentuato dalla celerità del procedimento davanti al TUB. Invero, il Regolamento di procedura prevede una tempistica di 12-14 mesi per l’emissione delle decisioni in prima istanza; tempistiche che – al momento – sembrano essere state ampiamente rispettate dal Tribunale. Rimane da vedere se con l’aumento delle controversie instaurate davanti al TUB, quest’ultimo sarà in grado di mantenere l’attuale ritmo. Al momento, le premesse sembrano rassicuranti.