In attuazione dell’art. 56 del D.L. 50/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il decreto 28 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede la revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi, anche detto Patent Box, derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli.

Tale provvedimento comporta un netto beneficio in tema di tasse: il soggetto che si avvale del Patent Box vedrà infatti calare la tassazione dei redditi che derivano da beni immateriali di quasi la metà. Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, verranno sottoposti alla diversa tassazione al 16% se si effettua la scelta del Patent Box (e purché ve ne siano i requisiti di legge).

COME FUNZIONA

Il regime prevede la tassazione agevolata ai fini IRES ed IRAP della quota dei redditi di una azienda attribuibile all’uso di diritti di proprietà intellettuale. Possono beneficiare di tale regime agevolato di tassazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni aziendali purché svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di determinati beni intangibili.

Anche le società e gli enti non residenti in Italia possono accedere all’agevolazione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali:

  • sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Sono escluse invece le società fallite, in liquidazione coatta, e le società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oltre che i lavoratori autonomi ed i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.

La tassazione agevolata è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:

  • Software;
  • Brevetti per invenzione industriale, sia che siano già stati riconosciuti, sia che siano in attesa della concessione;
  • Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementare:
  • Brevetti o certificati per topografievarietà vegetali e semiconduttori;
  • Disegni e modelli;
  • Modelli di utilità;
  • Know how aziendale

AGEVOLAZIONI

Va detto che i soggetti interessati a fruire della tassazione agevolata con il patent box, devono per i primi 2 anni di fruizione, comunicare la scelta all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’apposito provvedimento approvato dall’agenzia delle entrate.

A partire dal 3° anno di applicazione del patent box, la scelta deve essere invece comunicata attraverso la dichiarazione dei redditi.

I soggetti beneficiari devono poi mantenere obbligatoriamente l’opzione per 5 anni di imposta, e una volta accettata, non può essere revocata.

Inoltre per aderire al patent box, occorre che il bene materiale, opera di ingegno, sia usato direttamente dall’azienda che ne richiede l’opzione.

Nel concreto l’agevolazione consiste in una detassazione dei redditi derivanti dalle succitate attività, come i canoni di concessione in uso piuttosto che il contributo diretto al reddito complessivo di impresa, ricalcolata in base al rapporto tra costi di ricerca e sviluppo ed i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale. Si ricava quindi la quota di reddito a cui applicare la percentuale del 50% dal 2017 in poi, aumentata rispetto al 40% nel 2016 e il 30% l’anno precedente.

Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare innanzitutto la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale (software coperto da copyright, brevetto, disegno o modello, ecc.):

  • in caso di utilizzo indiretto (concessione in uso a soggetti terzi) il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
  • nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. Il reddito  deve essere individuato attraverso la cosiddetta procedura di “ruling” la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l’individuazione dei relativi componenti negativi.

In secondo luogo è necessario calcolare la quota di reddito agevolabile, a cui applicare la percentuale di detassazione, sulla base del rapporto tra:

  • i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale oggetto dell’agevolazione;
  • i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Individuato così il reddito agevolabile sarà infine possibile calcolare la detassazione con le percentuali precedentemente indicate (30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% per il 2017 e successivi anni).

GLI OBIETTIVI

Il regime ha il chiaro obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
  3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

 

I consulenti dello Studio Saglietti Bianco sono a completa disposizione per chiunque volesse maggiori informazioni o chiarimenti a riguardo.