Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore, contraddistinguendo prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, qualità o natura.

Che cos’è il marchio collettivo?

Si tratta di un segno distintivo che ha la funzione di garantire l’origine, le caratteristiche e le qualità di un prodotto attraverso opportuni controlli sulle merci dei produttori (o dei commercianti) ai quali è stato concesso l’uso da parte del titolare. Di solito viene richiesto da un insieme di consorziati per la produzione di un prodotto o servizio secondo un regolamento specifico.

E’ un segno distintivo differente rispetto a quello individuale che di regola contraddistingue prodotti o servizi di una determinata azienda rispetto a quelli della concorrenza.

​Alcuni esempi:

Grana Padano“: uno dei più famosi marchi collettivi, che fregia il gustoso formaggio italiano. Solo le aziende che seguono il disciplinare di produzione hanno la possibilità di usarlo sui propri prodotti.

Bancomat“: anche questo è un esempio di marchio collettivo, utilizzabile da più aziende a patto che rispettino il regolamento imposto dal titolare del segno distintivo al momento del deposito.

Pura Lana Vergine“: viene utilizzato in presenza di un prodotto che segue determinati canoni espressi nel regolamento d’uso del marchio collettivo.

​Cosa dice l’Art. 11 del Codice della Proprietà Industriale?

L’Articolo 11 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), ci fornisce in 5 punti la nozione giuridica di marchio collettivo.

  1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
  2.  I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
  4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del segno distintivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché’ quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
  5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Chi può depositare un marchio collettivo?

Generalmente, proprio in virtù della sua caratteristica, viene richiesto da un ente istituzionale o associativo (ad esempio produttori industriali o agricoli) ma può essere richiesto, per legge, da chiunque.

Una volta ottenuta la registrazione di marchi collettivi, i titolari potranno concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti

​​Come si deposita?

Per poter registrare un marchio collettivo è necessario depositare, unitamente al segno distintivo, anche i regolamenti concernenti l’uso dello stesso, i controlli e le relative sanzioni.

​​Verifica del regolamento d’uso parte dell’Ufficio

La previsione normativa del necessario deposito del regolamento d’uso, dei controlli e delle sanzioni, investe l’Ufficio al quale viene richiesta la registrazione di una verifica che non si limita al profilo soggettivo di astratta compatibilità con la funzione di garanzia, ma su un piano obiettivo, di valutazione della effettività di tale funzione, che deve rispecchiarsi nelle regole elaborate dal richiedente per l’utilizzazione del segno distintivo, per il controllo del rispetto di tali regole da parte degli utilizzatori e per la sanzione delle eventuali infrazioni.

​Funzione di garanzia

Anche successivamente alla registrazione del marchio la funzione di garanzia che è chiamato a svolgere il titolare è di fondamentale importanza: essa viene assicurata da un vero e proprio regime sanzionatorio che punisce con la decadenza, l’inerzia del titolare nel mettere in atto i controlli circa la corretta utilizzazione del segno da parte degli utilizzatori.

​Differenza tra marchio collettivo e marchio individuale

La differenza con il marchio individuale risiede nel fenomeno della dissociazione fra titolarità del segno distintivo e suo uso, nel senso che il soggetto che richiede ed ottiene la registrazione non coincide con l’utilizzatore del medesimo. Tale dissociazione determina importanti ripercussioni in tema di tutela giudiziaria, nel senso che in caso di abuso del marchio da parte di terzi, il titolare è legittimato all’azione di contraffazione del marchio, ma non all’azione di concorrenza sleale ex art. 2601 cod. civ.

​Decadenza del marchio

Le cause di decadenza del marchio collettivo sono 3:

  1. l’ipotesi appena menzionata, ovvero l’omissione da parte del titolare dei controlli previsti dal Regolamento d’uso;
  2. utilizzo del marchio che induce in errore il pubblico sul “carattere o significato del marchio stesso”;
  3. modifiche del regolamento in contrasto con le disposizioni generali sui requisiti del Regolamento d’uso.

​Quali sono i vantaggi del marchio collettivo?

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi della tutela offerta dalla registrazione di questa tipologia di segno distintivo.

In primo luogo per il titolare che richiede e poi concede ai terzi il corretto uso del marchio il vantaggio principale consiste nel potersi avvalere di uno strumento efficace per garantire la qualità e la provenienza dei beni prodotti all’interno del suo territorio (se si tratta ad es. di un ente territoriale) o da parte dei propri associati o consorziati;

Per le aziende concessionarie che lo utilizzano, poi, il vantaggio consiste nella possibilità di sfruttare la riconoscibilità del marchio da parte dei consumatori, inducendoli a preferire i prodotti o servizi che ne sono provvisti

In definitiva, i marchi collettivi sono validi strumenti sia di tutela che di comunicazione.

Di tutela perché è visto come strumento fondamentale per la lotta alla contraffazione.

Strumento di comunicazione, infine, perché è in grado di rafforzare la comunicazione e la politica di marketing di un gruppo di produttori/imprenditori.