I brevetti internazionali e regionali come si depositano e come vengono tutelati? Nelle righe seguenti tratteremo questi argomenti.

Il brevetto tutela un’invenzione tecnica, ossia un procedimento scientifico, un prodotto nuovo, dotato di altezza inventiva e applicabile in campo industriale. L’obiettivo di questa privativa è quello consentire al suo titolare – mediante un monopolio ventennale sull’invenzione – di raccogliere i frutti dell’investimento in capitale, umano e non, che ha portato alla predetta invenzione. Nessun terzo potrà, pertanto, lecitamente sfruttare l’invenzione senza previa autorizzazione del titolare.

Ai sensi della Convenzione di Parigi del 1883, il titolare di invenzioni può fare domanda per brevetti internazionali, europei o nazionali.

La titolarità ha una durata di venti anni a far data dal deposito della relativa domanda. Una volta spirato il termine ventennale, l’invenzione cade in pubblico dominio e diviene liberamente riproducibile dai concorrenti.

Oggigiorno esistono, quindi tre diverse tipologie che si possono scegliere:

  • i brevetti nazionali (ad esempio, il brevetto nazionale italiano, il brevetto nazionale francese etc.);
  • il brevetto europeo
  • i brevetti internazionali, designante alcune nazioni e/o regioni.

Esiste anche – in una prospettiva de jure condendo – il brevetto europeo “ad effetto unitario” c.d. “brevetto unitario”

Nell’articolo di oggi, ci concentreremo sui brevetti internazionali ed europei e sulle tutele che tali titoli garantiscono.

Il brevetto regionale che più ci interessa in ragione del contesto geografico in cui ci troviamo è il brevetto europeo, disciplinato dalla Convenzione Europea sul brevetto, la c.d. Convenzione di Monaco, del 1973.

Il deposito di una domanda di brevetto europeo consente di ottenere, potenzialmente, una protezione in circa quaranta paesi europei.

Si precisa che, a differenza della tutela del marchio europeo, il brevetto europeo non consente automatica protezione a livello dell’Unione Europea, ma richiede che vengano puntualmente designati i paesi nei quali si vuole ottenere protezione in relazione al proprio brevetto.

​Il deposito

Ai sensi della predetta Convenzione, la titolarità viene concesso dall’Ufficio Brevetti Europeo (qui di seguito, “EPO”), con sede a Monaco, secondo una procedura che deve essere condotta in una delle tre lingue ufficiali, ossia in francese, in inglese o in tedesco.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

  • la richiesta di protezione;
  • i dati anagrafici del richiedente e dell’inventore;
  • la descrizione dell’invenzione; le rivendicazioni;
  • il disegno;
  • un breve riassunto delle informazioni tecniche inerenti all’invenzione e gli stati designati.

In particolare, la descrizione assolve alla funzione di illustrare il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere ed i vantaggi che ne derivano dal suo utilizzo.

Le rivendicazioni devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione con ii brevetti internazionali, nazionali o europei. Si precisa che ciò che è semplicemente descritto, ma non anche rivendicato, non diverrà oggetto di protezione. Le rivendicazioni, per essere incisive, devono essere chiare e concise.

Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata”, ossia nel senso che la prima è quella più importante, in quanto racchiude in sè il nucleo centrale dell’invenzione, mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

I disegni tecnici, infine, assolvono alla funzione di mostrare la soluzione inventiva per la quale si richiede la tutela. Pertanto, essi dovranno essere elaborati in modo tale da fare bene intendere la portata dell’invenzione. Pertanto, si sconsigliano i disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti.

Infine, dal momento che si tratta di un deposito dispendioso, si consiglia di procedervi solo se si è interessati ad ottenere una tutela brevettuale in almeno 4 paesi europei. L’ammontare delle tasse varia a seconda che si superino o meno le 15 rivendicazioni e possono ammontare anche a circa Euro 5700, senza contare gli emolumenti dovuti in seguito alla concessione del titolo. Durante la procedura di concessione del brevetto europeo, la domanda dovrà essere mantenuta in vita pagando le tasse annuali direttamente all’EPO al fine di non perdere i diritti.

​La concessione

Una volta completato l’iter del deposito di una domanda di brevetto europeo, si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito.

Gli steps, successivi al deposito, del procedimento di concessione di un brevetto europeo sono di norma i seguenti:

  1. pagamento delle tasse di domanda iniziale entro un mese dalla data di deposito, le quali possono ammontare a circa Euro 1500,00;
  2. comunicazione al depositante della ricezione della domanda da parte dell’EPO;
  3. esame delle formalità da parte della Sezione di deposito: in questa fase possono essere ricevute le comunicazioni inerenti ad omissioni documentali o errori di pagamento a cui il richiedente dovrà porvi rimedio entro i termini fissati dall’Ufficio;
  4. trasmissione al depositante del rapporto di ricerca dell’EPO;
  5. pubblicazione della domanda sul Bollettino dei Brevetti Europei;
  6. richiesta di esame da parte del depositante: tale richiesta si intende effettuata con il pagamento delle tasse di esame e di designazione, ossia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca;
  7. esame di merito;
  8. traduzioni del brevetto europeo da fornire agli Uffici degli Stati designati nella domanda ai fini della validazione nazionale;
  9. periodo di opposizione della durata di nove mesi dalla data di concessione del brevetto europeo: entro tale termine qualsiasi terzo interessato può proporre opposizione avverso la concessione di un brevetto europeo presso una Divisione di Opposizione dell’EPO.

​Mantenimento in vita

Una volta concessa la titolarità le tasse necessarie per mantenere in vita il titolo non dovranno essere più corrisposte all’EPO.

Tali versamenti, infatti, dovranno essere fatti annualmente agli Uffici Brevetti e Marchi nazionali designati in sede di domanda del titolo.

Come anche il brevetto nazionale, quello europeo avrà una durata di venti anni a decorrere dalla data del deposito.

I brevetti internazionali

I brevetti internazionali sono comunemente definiti “PCT“, ossia con il nome del trattato, il Patent Cooperation Treaty, cui hanno aderito pressochè tutti gli stati del mondo, Italia inclusa.

Trattasi di una procedura mediante la quale si può ottenere, tramite il deposito di una sola domanda, una tutela in più stati, non necessariamente collocati sullo stesso continente. Tale procedura è gestita dal World Intellectual Property Office, comunemente chiamato “WIPO“, con sede a Ginevra, in Svizzera.

La domanda può essere presentata immediatamente o entro un anno dal deposito di un brevetto nazionale o regionale, così da poter rivendicare la priorità di quest’ultimo.

Brevetti internazionali: la domanda

La domanda per i brevetti internazionali PCT può essere depositata solo dai residenti o dai cittadini di uno stato aderente alla suddetta convenzione. Essa viene presentata mediante la trasmissione all’WIPO di un modulo analogo recante i dati sopra descritti sub “I brevetti regionali – Introduzione”.

Le lingue ufficiali del PCT, a differenza di quello europeo, variano dagli uffici riceventi designati. A titolo esemplificativo, si badi che l’WIPO, se selezionato come ufficio ricevente, accetta qualsiasi lingua; l’Ufficio italiano, invece, accetta, oltre all’italiano, anche il francese, l’inglese ed il tedesco.

Analogamente a quanto avviene per le domande nazionali o regionali, per poter procedere al deposito, devono essere corrisposte la tassa di deposito e la tassa di ricerca, le quali potranno variare a seconda della lunghezza del testo o del numero delle rivendicazioni. Le suddette tasse corrispondono, nel loro ammontare, a quelle richieste in fase di deposito di una domanda di brevetto europeo.

Concessione dei brevetti internazionali

Una volta completato l’iter del deposito per i brevetti internazionali, si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito, analogamente a quanto avviene anche nelle tipologie nazionali o regionali.

Tuttavia, a differenza di quanto avviene nell’omologa fase a livello europeo, la procedura unitaria si interrompe prima dell’esame della domanda.

Infatti, una volta completata la ricerca di novità da parte dell’Ufficio internazionale, la palla passa agli uffici nazionali designati in fase di domanda.

Sarà, dunque, a livello nazionale che il brevetto verrà esaminato e concesso. Pertanto, da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter.

La fase nazionale consisterà, quindi, nel deposito della domanda internazionale nello stato designato, spesso anche tradotta nella lingua locale; nel pagamento delle tasse previste dallo stato ed in una serie di adempimenti che variano da paese a paese.

Per questa fase, è pressochè indispensabile farsi assistere da un consulente.

Mantenimento a vita dei brevetti internazionali

Una volta versati le tasse previste per il deposito e la ricerca, non dovranno più essere corrisposte altre tasse all’WIPO, nemmeno le tasse annuali di mantenimento, le quali, invece, dovranno essere versate agli uffici nazionali designati nella propria domanda di brevetto.

I brevetti internazionali, proprio come gli altri, hanno una durata di venti anni a partire dalla data del deposito.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra illustrato, possiamo concludere che le invenzioni possono essere protette e tutelato ad ampio spettro optando per i brevetti internazionali o europei.

La scelta tra quale dei due scegliere per tutelare la propria invenzione spetta al richiedente e impone una riflessione circa i costi e gli stati in cui si vuole tutelare la propria invenzione; aspetti che si dovranno valutare con il proprio consulente brevettuale di fiducia prima di procedere al deposito della domanda.