Maggiore protezione in Italia per il know-how e le informazioni commerciali riservate grazie al decreto legislativo 63/2018, emanato in attuazione della direttiva europea 2016/943 contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illecita di informazioni aziendali e l’esperienza tecnico-industriale. Il decreto, entrato in vigore il 22 giugno 2018, apporta modifiche sostanziali al fine di valorizzare maggiormente il concetto di “riservatezza”. Questo è indicato come un elemento fondamentale per la competitività commerciale e la gestione dell’innovazione per le aziende: informazioni quali conoscenze tecnologiche, dati commerciali (ad esempio dati relativi a clienti e fornitori, prezzi, ecc.), Piani aziendali e strategie di mercato rappresentano un asset cruciale .

La Direttiva – che ha portato all’aggiornamento degli articoli 98 e 99 del Codice italiano della proprietà industriale – ha introdotto la nozione di “segreto commerciale”, anziché l’espressione “informazioni aziendali riservate” senza modificarne la definizione, ampliando la possibilità della sua applicazione e specificando il regolamento per considerarlo protetto dalla riservatezza.

Per le questioni regolate dalla legge civile, è previsto che il proprietario di un segreto commerciale possa perseguire non solo coloro che lo utilizzano illegalmente in modo cosciente, ma anche coloro che lo utilizzano inconsapevolmente. L’unica differenza è che per l’utente non informato, sarà possibile applicare un equo compenso solo se soddisferà la perdita subita dal legittimo proprietario e se l’applicazione di altre possibili sanzioni è eccessivamente gravosa.

Un’altra novità è che il proprietario del “segreto commerciale” può avere tutti i beni prodotti sulla base dell’uso non autorizzato dei suoi segreti, a condizione che l’utente, in base alle circostanze, sarebbe stato in grado di percepire l’uso illegale di detti segreti durante la fase interlocutoria.

La nuova direttiva ha portato anche aggiornamenti in campo penale: ora l’art. 623 del codice penale include specificamente “segreti commerciali” nelle sue disposizioni, fornendo così, in caso di reato, una pena fino a due anni di reclusione.

La modifica all’art. 388 del codice penale, invece, dovrebbe avere solo uno scopo puramente interpretativo, poiché la giurisprudenza ha già applicato questo tipo di reato in caso di inosservanza delle disposizioni emanate per proteggere i diritti di proprietà industriale.